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Sponsorizzazione o donazione: il 65% dell’Art Bonus scatta solo senza corrispettivo

Due strade portano denaro privato su un bene culturale e sembrano la stessa cosa: la sponsorizzazione dell'articolo 120 del Codice e la donazione Art Bonus. Una è un contratto con corrispettivo, l'altra una liberalità con credito d'imposta del 65%: confonderle…

Di Team BbCc 12 Luglio 2026 Lettura 5 min Osservatorio Governance, policy e normative Analisi aperta
Un cantiere di restauro. Foto: fusion-of-horizons (CC BY 2.0) via flickrOsservatorio BbCc

Un'impresa vuole legare il proprio nome al restauro di una facciata. Un'amministrazione riceve quel denaro e apre il cantiere. Sembra un'operazione sola, e invece la legge ne distingue due che si somigliano solo in superficie. Scambiarle non è un dettaglio: cambiano il contratto da firmare, il conto con il fisco e — se a incassare è un'amministrazione — la procedura da rispettare.

La norma in una riga. L'articolo 120 del Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004) chiama «sponsorizzazione» ogni contributo — in denaro, o anche in beni o servizi — erogato per progettare o attuare un'iniziativa di tutela o valorizzazione del patrimonio, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto di chi lo eroga.

Cosa cambia. In quella riga c'è la frase che decide tutto: «con lo scopo di promuovere il… marchio… del soggetto erogante». Chi paga riceve qualcosa in cambio — visibilità — e questo rende la sponsorizzazione un contratto a prestazioni corrispettive. È il suo contrario a definire l'altra strada.

L'Art Bonus (articolo 1 del D.L. 83/2014, convertito dalla legge 106/2014) riconosce un credito d'imposta del 65%, ma solo per le «erogazioni liberali in denaro» a favore di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici e a sostegno degli istituti e luoghi della cultura pubblici. Liberale vuol dire senza corrispettivo: chi dona non ottiene nulla in cambio, se non il beneficio fiscale. Il credito spetta entro il 15% del reddito imponibile per le persone fisiche e gli enti non commerciali, entro il 5 per mille dei ricavi annui per i titolari di reddito d'impresa, e si divide in tre quote annuali di pari importo. Poiché lo sponsor incassa un ritorno d'immagine, la sponsorizzazione non è una liberalità: l'Art Bonus e le sue percentuali non le si applicano.

Per chi vale. L'articolo 120 apre la sponsorizzazione a tre platee: le iniziative di soggetti pubblici, quelle di persone giuridiche private senza fine di lucro, e le iniziative di privati su beni culturali di loro proprietà. Anche il proprietario di una dimora storica, quindi, può cercare uno sponsor per un intervento sul proprio bene.

I quattro passaggi. Dal testo si ricava un percorso ordinato.

1. Individuare l'intervento — un restauro, la manutenzione, una mostra, un catalogo: deve essere un'iniziativa di tutela o valorizzazione (art. 120, comma 1). 2. Verificare che la visibilità del marchio sia compatibile con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene: l'art. 120, comma 2, chiede che il ritorno d'immagine avvenga «in forme compatibili», da fissare nel contratto. Non è una cortesia, è un requisito di legge. 3. Passare per l'autorità di tutela. La verifica di compatibilità con le esigenze della tutela spetta al Ministero (art. 120, comma 1); nella sponsorizzazione pubblica l'amministrazione preposta alla tutela detta anche le prescrizioni su progettazione, esecuzione e collaudo (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 36/2023). 4. Scrivere il contratto. L'art. 120, comma 3, ne fissa il contenuto minimo: le modalità di erogazione del contributo e le forme di controllo che il soggetto erogante esercita sulla realizzazione dell'iniziativa.

Lo scalino in più: la controparte pubblica. Se a ricevere è un ente, entra in gioco il Codice dei contratti pubblici. L'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 dispone che l'affidamento di sponsorizzazioni di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro è soggetto soltanto alla previa pubblicazione, sul sito della stazione appaltante e per almeno trenta giorni, di un avviso che rende nota la ricerca di uno sponsor o l'arrivo di una proposta. Trascorso quel termine, il contratto si negozia liberamente, nel rispetto dell'imparzialità e della parità di trattamento fra gli operatori interessati. La cifra va letta con attenzione: 40.000 euro è la soglia che fa scattare l'obbligo di avviso, non un importo minimo della sponsorizzazione né il valore del bene, e non riguarda i rapporti fra due privati.

Tre errori da manuale. Il primo è di nome: chiamare «sponsorizzazione» una donazione, o viceversa. Sono figure diverse, e accanto ad esse l'art. 134 ne prevede altre — i contratti gratuiti del comma 1 (ai sensi dell'articolo 8 del Codice) e le forme speciali di partenariato del comma 2 per recupero, restauro, manutenzione programmata, gestione, apertura alla pubblica fruizione e valorizzazione — che non vanno confuse con nessuna delle due. Il secondo è promettere una visibilità incompatibile con il decoro del bene: quanto sia troppo lo decide l'amministrazione caso per caso, non esiste una soglia numerica. Il terzo, quando la controparte è pubblica, è saltare l'avviso sopra i 40.000 euro.

Due avvertenze di rigore. L'articolo 120 definisce la natura della sponsorizzazione, non il suo trattamento fiscale: quanto sia deducibile per lo sponsor o come rilevi ai fini IVA non è scritto in questi testi. E il Codice parla di «Ministero» e di «amministrazione preposta alla tutela»: la soprintendenza è l'organo che in concreto esercita quella funzione, ma la parola non compare negli articoli citati.

Fonti normative

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