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Digitalizzare un bene culturale: le regole ci sono già, in un documento che quasi nessuno ha aperto

Lo Stato ha scritto nero su bianco come il patrimonio deve diventare digitale — standard, licenze, corrispettivi. È il Piano nazionale di digitalizzazione, versione 1.0 del giugno 2022. Lo apriamo e lo traduciamo in prosa operativa, sorpresa sulle immagini compresa.

Di Team BbCc 12 Luglio 2026 Lettura 6 min Osservatorio Innovazione, digitale e dati Analisi aperta
La scansione digitale del patrimonio. Foto: Alexandre Tokovinine (CC BY 4.0) via sketchfabOsservatorio BbCc

C'è un documento pubblico, scaricabile in pochi minuti, che spiega a chi gestisce un museo, un archivio o una dimora storica come le sue collezioni devono diventare digitali: con quali standard scansionare, quali licenze mettere sotto le immagini, quali regole seguire quando un editore o un'azienda chiede di riprodurre un'opera. Si chiama Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale — per gli addetti, PND. È uscito in versione 1.0 nel giugno 2022 e traccia la strategia per il quinquennio 2022-2026. Lo firma l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale, la Digital Library del Ministero della cultura. E quasi nessuno, tra chi ogni giorno apre le porte di un luogo della cultura, lo ha letto.

Conviene leggerlo come si legge una norma tecnica, con le sue definizioni e i suoi allegati — perché è esattamente quello che è. Non un finanziamento, non un bando: un atto di indirizzo. Si articola in tre parti — una Visione, una Strategia per il 2022-2026 e un blocco di Linee guida — e porta in coda cinque documenti operativi che sono il vero manuale: le linee guida per la digitalizzazione del patrimonio, quelle per il Piano di gestione dei dati, quelle per l'acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni, quelle per la classificazione di prodotti e servizi digitali, e una metodologia per misurare la maturità digitale di un istituto. Il Ministero lo ha costruito con le proprie strutture — vi hanno lavorato più di ventiquattro Istituti — e con una consultazione pubblica aperta sulla piattaforma ParteciPa. Non è calato dall'alto.

Qui sta la prima distinzione da tenere a mente. Il piano parla in modo diretto agli istituti pubblici: musei, archivi, biblioteche, soprintendenze e luoghi della cultura dello Stato. Per loro le linee guida sono il quadro operativo di riferimento del Ministero. Per tutti gli altri — chi dirige una fondazione, un museo civico o diocesano, un archivio privato, una dimora aperta al pubblico — lo stesso testo si autodefinisce "un utile riferimento metodologico e operativo": indirizzo volontario, non obbligo. La ragione la dà il piano stesso: il "policentrismo conservativo", cioè il fatto che in Italia il patrimonio è custodito da una miriade di soggetti oltre allo Stato. Il piano in sé non ha forza di legge: quella sta a monte, nel Codice dei beni culturali e nelle direttive europee. Ma a chi non è obbligato conviene adottarlo lo stesso, per non ritrovarsi tra qualche anno con digitalizzazioni fatte male e immagini pubblicate nel modo sbagliato.

La sorpresa vera arriva con le immagini. Chi ha seguito da lontano il dibattito internazionale dà per scontato che «digitale aperto» significhi Creative Commons. Il PND dice il contrario. Per le riproduzioni fedeli di beni pubblici in pubblico dominio — la foto ad alta definizione di un dipinto antico, per intenderci — la linea guida scrive che per quelle immagini "il loro utilizzo non è adatto", né le Creative Commons né il Public Domain Mark, perché presuppongono un diritto d'autore che nella copia fedele di un'opera antica non esiste. Al loro posto raccomanda un'etichetta italiana: il Rights Statement NoC-OKLR ("No Copyright – Other Known Legal Restrictions"), indicato come l'unico compatibile con le nostre norme di tutela, abbinato al marchio "Beni Culturali Standard".

Il motivo ha un nome e un numero: l'articolo 108 del Codice dei beni culturali. Quella norma "attribuisce all'autorità amministrativa che ha in consegna i beni la determinazione dei relativi corrispettivi di riproduzione". Anche quando l'opera è in pubblico dominio, insomma, la riproduzione a fini commerciali resta soggetta a un corrispettivo deciso dall'ente che custodisce il bene. Lo studio e la ricerca restano invece gratuiti: il piano impone di "garantire sempre e in ogni caso l'accesso gratuito ai dati e alle risorse digitali di corredo per finalità di consultazione". È il punto in cui pubblico dominio e «libero» smettono di coincidere — e il punto che un direttore o un fornitore rischia di sbagliare, applicando all'italiana una regola pensata altrove.

Per mettere ordine in tutto questo, la linea guida costruisce una tassonomia. Classifica i beni in tre categorie: quelli in pubblico dominio, quelli ancora tutelati dal diritto d'autore, gli archivi con esigenze di riservatezza. Classifica le modalità di acquisizione in undici tipi, dalla foto scattata con il telefono dal singolo visitatore alla riproduzione istituzionale ad altissima definizione. E gli usi in cinque categorie, dallo studio e l'espressione creativa fino alla pubblicità e alla vendita di immagini. Chi digitalizza sa così, prima di iniziare, in quale casella si trova.

Che cosa te ne fai

Se dirigi un istituto non statale — una fondazione, un museo civico, una dimora — non sei obbligato, ma hai in mano il riferimento del Ministero. Conviene adottare almeno le prime due linee guida, quella sulla digitalizzazione e quella sul Piano di gestione dei dati, per non accumulare file che tra pochi anni saranno inutilizzabili.

Se digitalizzi per mestiere — fotografo, fornitore, chi redige un capitolato — negli allegati trovi gli standard da citare per nome: la tassonomia dei beni, delle acquisizioni e degli usi, e la scelta ragionata di licenze ed etichette. Tutto è pubblicato e citabile su Docs Italia.

Se amministri o decidi — funzionario, responsabile di un bando o di un capitolato — l'aggancio che regge tutto non è il piano, ma l'articolo 108 e le direttive europee sul riuso dei dati pubblici e sul diritto d'autore. Sono quelle norme ad avere forza cogente; il piano le traduce in pratica.

Un'avvertenza onesta prima di usarlo. Il testo che leggi su Docs Italia è la versione 1.0 del giugno 2022, quella di cui parliamo qui; la pagina della Digital Library rimanda oggi a una revisione successiva. Se lo citi in un capitolato, controlla di indicare la versione giusta.

Il dato citabile

Non un numero, ma una struttura: il Piano nazionale di digitalizzazione allega cinque linee guida operative, e per le immagini dei beni in pubblico dominio non raccomanda le Creative Commons ma l'etichetta italiana «Beni Culturali Standard», perché l'articolo 108 del Codice tiene la riproduzione commerciale sotto corrispettivo. *(PND v1.0, giugno 2022, ICDP – Digital Library del Ministero della cultura.)*

Fonti

*L'Osservatorio è un progetto dell'Associazione ABCO APS. Se questo lavoro ti è utile, puoi destinarci il 5×1000 — a te non costa nulla: codice fiscale 90098840276.*

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