Dal 2014 i consigli dei musei statali lavorano gratis. Entro venerdì un decreto decide quanto pagarli
L'articolo 4, comma 7, della legge 40/2026 dà al Ministero della cultura tempo fino al 14 agosto per fissare compensi e gettoni di presenza dei consigli di amministrazione degli istituti autonomi. Oggi la gratuità è scritta in due decreti ministeriali,…

La norma in una riga. L’articolo 4, comma 7, della legge 40/2026 dà al Ministero della cultura quattro mesi per stabilire con decreto quanto possono percepire i componenti dei consigli di amministrazione degli istituti autonomi: il termine scade venerdì 14 agosto, e oggi quei compensi sono vietati.
Il consiglio di amministrazione delle Gallerie degli Uffizi è composto dal direttore e da quattro componenti nominati con decreto del ministro. Approva il bilancio del secondo istituto statale d’Italia per incassi: nel 2024 la biglietteria ha fatto 61,9 milioni di euro lordi, con 5,3 milioni di visitatori. Nessuno dei quattro riceve un compenso — non uno stipendio, non un gettone per la seduta. L’unica cosa ammessa è il rimborso delle spese di viaggio documentate, e solo per chi non risiede nel comune dove ha sede l’istituto.
Entro venerdì 14 agosto questa regola può cambiare. La legge 40/2026 — la stessa riforma del Codice dei beni culturali di cui abbiamo raccontato l’impianto a fine luglio — contiene un comma passato quasi inosservato che ordina al ministero di fissare «i criteri, i limiti e gli importi» di compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese per i consigli di amministrazione degli uffici dotati di autonomia speciale. Il decreto va adottato di concerto con il Ministero dell’economia, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge: dal 14 aprile si arriva al 14 agosto.
Che cosa dice oggi la regola
La gratuità non è una consuetudine: è una norma scritta, e vale per tutti. Per i musei la fissa il decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, quello che ha disegnato l’autonomia museale, all’articolo 11: la partecipazione al consiglio di amministrazione «non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo», salvo appunto il rimborso del viaggio per chi arriva da fuori. Per gli istituti centrali, le biblioteche nazionali e l’Archivio centrale dello Stato la formula è parola per parola la stessa, e si trova oggi nell’articolo 18 del decreto ministeriale 270 del 5 settembre 2024, che ha sostituito il regolamento precedente del 2022.
Cambia solo chi sceglie i consiglieri. Nei musei i quattro componenti sono nominati dal ministro; negli istituti centrali il consiglio è composto dal direttore, da due membri designati dal ministro, uno dal Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici» e uno dalla Conferenza Stato-regioni. In entrambi i casi durano cinque anni, sono confermabili una sola volta e vanno scelti tra esperti «di chiara fama».
La scelta del 2014 aveva una logica. I consiglieri sono spesso professori universitari già stipendiati dallo Stato, e la gratuità serviva a tenere l’incarico fuori dal mercato delle nomine. Aveva anche un costo, ed è quello che la legge nuova prova a correggere: trovare persone disposte a prendersi la responsabilità di approvare i bilanci di un grande museo, senza compenso e con la firma che pesa, non è semplice. La motivazione della norma lo dice apertamente: il decreto serve «al fine di incentivare e di promuovere l’efficacia, l’efficienza e la qualità della gestione».
Il vincolo che decide tutto
C’è una frase, in coda al comma, che conta più delle altre: l’attuazione avviene «con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Tradotto: nessuno stanziamento nuovo. Se i compensi arriveranno, usciranno dai bilanci degli istituti — gli stessi bilanci che l’autonomia alimenta in buona parte con la biglietteria e che finanziano mostre, restauri e personale.
È il motivo per cui la cifra non sarà un dettaglio contabile. Un gettone di presenza per quattro persone che si riuniscono qualche volta l’anno è una voce trascurabile nel bilancio degli Uffizi o di Pompei. La stessa cifra pesa in modo diverso in un istituto autonomo piccolo, dove il bilancio si misura in centinaia di migliaia di euro e ogni spesa nuova ne sposta un’altra. La legge chiede infatti che gli importi siano proporzionati «alla complessità e alla specificità degli incarichi assunti», oltre che omogenei e trasparenti: sono i due principi su cui il decreto andrà letto.
Il precedente che pesa
Il 13 luglio è scaduto il primo termine attuativo della stessa legge: novanta giorni per pubblicare l’elenco delle opere delle collezioni statali non esposte al pubblico e disponibili per la circolazione temporanea, quello che permette a un comune di chiedere in prestito un quadro che nessuno vede. Alla data di questo articolo l’elenco non risulta pubblicato nei canali ufficiali del ministero. Non possiamo dimostrare l’assenza di un atto — un decreto può esistere ed essere ancora agli organi di controllo — ma nessuna delle nostre ricerche sui canali istituzionali ne trova traccia, e continueremo a verificarlo.
Se il 14 agosto passa allo stesso modo, i termini scaduti diventano due su due. È il modo più concreto per misurare una riforma: non da quello che promette, ma da quanti dei suoi decreti attuativi arrivano nei tempi che si è data da sola. I due termini lunghi — ottobre 2027 per l’anagrafe dei beni pubblici e l’albo dei privati, aprile 2028 per la strategia «Italia in scena» — sono lontani, e su quelli il giudizio è rinviato. Su questi due si può già guardare il calendario.
Per chi cambia davvero
Chi siede o potrebbe sedere in un consiglio. Se il decreto arriva, l’incarico cambia natura: da servizio gratuito a incarico retribuito, con gli obblighi di trasparenza che ne derivano. Restano fermi i divieti già scritti: niente rapporti di collaborazione professionale con l’istituto, niente incarichi in progetti che l’istituto finanzia, anche solo in parte.
Chi dirige un istituto autonomo. La spesa nuova, se arriva, ricade sul bilancio dell’istituto senza risorse aggiuntive. Vale la pena leggere il decreto con il responsabile amministrativo il giorno stesso in cui esce, perché la voce va prevista nel bilancio dell’anno prossimo.
Chi guarda i conti della cultura pubblica. È il primo caso in cui la riforma tocca il funzionamento interno degli istituti e non il rapporto con i privati o col mercato. La cifra dirà quanto il ministero valuta la responsabilità di chi amministra i musei dello Stato — e la clausola di invarianza dirà chi la paga.
Le tre cose da leggere quando il decreto esce
- Gettone o compenso fisso. Un gettone legato alle sedute e un compenso annuo hanno effetti molto diversi sul bilancio di un istituto piccolo, che si riunisce poche volte l’anno.
- Il tetto e come è graduato. La legge chiede proporzionalità «alla complessità e alla specificità degli incarichi»: se il decreto fa una cifra sola per tutti, quel principio è rimasto sulla carta.
- Da dove escono i soldi. La clausola di invarianza obbliga a coprire la spesa con le risorse esistenti: il decreto dovrà dire su quale capitolo, e la risposta vale più dell’importo.
Fonti e metodo
- Legge 17 marzo 2026, n. 40, articolo 4, comma 7 — testo in Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 74 del 30 marzo 2026, in vigore dal 14 aprile 2026). Tutte le citazioni virgolettate della legge sono verificate su questo testo.
- Decreto ministeriale 23 dicembre 2014, «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», articolo 11 — la regola della gratuità per i musei, nel testo modificato dal decreto ministeriale del 14 ottobre 2015 che ha introdotto il rimborso delle spese di viaggio.
- Decreto ministeriale 5 settembre 2024, n. 270, articolo 18 — la stessa regola per istituti centrali, biblioteche nazionali e Archivio centrale dello Stato; l’articolo 41 dello stesso decreto abroga il regolamento del 3 febbraio 2022.
- MiC, Ufficio di statistica, Rilevazione 2024, Tavola 8 — visitatori e introiti lordi per istituto: Gallerie degli Uffizi 5.294.968 visitatori e 61.943.626 euro, seconda posizione nazionale.
- Gallerie degli Uffizi, portale trasparenza — composizione del consiglio di amministrazione in carica.
- Che cosa questo articolo non dice. Non sappiamo se il decreto sui compensi sarà adottato entro il termine, né quali importi conterrà: alla data di pubblicazione non risulta adottato. La mancata pubblicazione dell’elenco delle opere è un’assenza riscontrata nei canali ufficiali, non una circostanza dimostrabile in positivo.
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