Ha una scadenza il diritto d’autore?
Diritto d'autore di manifesti, cartoline postali, foto, immagini ed articoli giornalistici dei primi del '900 in Italia Per quanti anni i diritti sul copyright restano in capo agli eredi del fotografo e/o dell'autore?

Sì, il diritto d’autore ha una scadenza — anzi, ne ha diverse, e confonderle costa caro: chi pubblica un’immagine convinto che sia libera e sbaglia il conteggio risponde della violazione. Ecco le durate previste dalla legge italiana (legge 633/1941), con le trappole più comuni.
La regola generale: 70 anni dalla morte
I diritti economici durano per tutta la vita dell’autore e fino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte (art. 25). Passato quel termine, l’opera entra nel pubblico dominio: chiunque può riprodurla, pubblicarla, tradurla, senza chiedere permessi né pagare gli eredi. Il conteggio parte dalla morte dell’autore, non dalla creazione dell’opera: un dipinto del 1910 di un pittore morto nel 1970 è protetto fino a tutto il 2040.
Le durate diverse
- Opere anonime o pseudonime: 70 anni dalla prima pubblicazione, salvo che l’autore si riveli (art. 27).
- Opere cinematografiche: 70 anni dalla morte dell’ultimo sopravvissuto fra il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura e del dialogo e l’autore della musica (art. 32).
- Opere di amministrazioni pubbliche ed enti non profit: quando l’opera è creata e pubblicata sotto il nome e a spese di Stato, Province, Comuni, accademie o enti culturali senza scopo di lucro, il diritto spetta all’ente e dura 20 anni dalla prima pubblicazione (artt. 11 e 29).
- Fotografie «semplici»: qui sta la trappola più frequente, e la regola è appena cambiata. La fotografia con carattere creativo è un’opera e segue i 70 anni dalla morte; la fotografia «semplice» — la ripresa documentaria senza apporto creativo — gode di un diritto connesso che per decenni è durato 20 anni dalla produzione e che dal 18 dicembre 2025 dura 70 anni dalla produzione (art. 92, come modificato dall’art. 47 della legge 182/2025). La modifica non resuscita nulla: le foto il cui ventennio era già scaduto a quella data restano in pubblico dominio. E stabilire in quale categoria cada uno scatto è spesso la vera questione, che i giudici decidono caso per caso.
Quello che non scade mai
I diritti morali — la paternità dell’opera, il diritto di opporsi a deformazioni che danneggino l’onore dell’autore — non hanno scadenza: dopo la morte possono farli valere i congiunti (art. 23). Un’opera in pubblico dominio si può usare, ma non si può firmare con un altro nome né stravolgere impunemente.
La seconda barriera: il bene culturale
Per le opere conservate in musei, archivi e biblioteche pubbliche la scadenza del diritto d’autore non chiude la partita. Il Codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004, artt. 107-108) prevede che la riproduzione del bene in consegna pubblica richieda una concessione, con un canone per gli usi commerciali: la Primavera di Botticelli è in pubblico dominio da secoli, ma usarne la riproduzione per fini di lucro passa dagli Uffizi. Gli usi personali, di studio e di ricerca restano liberi. Ne abbiamo scritto in dettaglio nel pezzo sulle immagini libere dei beni culturali.
Una nota sui manifesti e le grafiche della prima metà del Novecento, che ci vengono chiesti spesso: non esiste una regola unica che li renda tutti liberi. Se l’autore è noto, valgono i 70 anni dalla sua morte; se l’opera fu creata e pubblicata da un’amministrazione dello Stato, i 20 anni dell’art. 29; se si tratta di fotografia semplice, vale il vecchio ventennio per tutto ciò che era già scaduto prima del 18 dicembre 2025 — e per gli scatti del primo Novecento lo era da un pezzo. Ogni pezzo va comunque verificato per la sua storia — autore, committente, data — prima di dichiararlo di pubblico dominio.
Fonti
- Legge 22 aprile 1941, n. 633 — artt. 11, 23, 25, 27, 29, 32, 87-92 (testo vigente su Normattiva; l’art. 92 come modificato dall’art. 47 della legge 2 dicembre 2025, n. 182)
- D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali, artt. 107-108
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