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Diritto d’autore di manifesti, cartoline postali, foto, immagini ed articoli giornalistici dei primi del ‘900 in Italia

Per quanti anni i diritti sul copyright restano in capo agli eredi del fotografo e/o dell’autore?

Il diritto d’autore dura tutta la vita dell’autore e sino al termine del 70mo anno dopo la sua morte. Il diritto connesso a tutela delle fotografie semplici dura 20 anni dalla creazione dell’opera.

La tutela del diritto d’autore su opere, foto ed immagini scade nel tempo in Italia. 

La durata della protezione varia a seconda del tipo di opera e del soggetto autore.

In generale, la durata dei diritti economici d’autore è di 70 anni dopo la morte dell’autore. Ciò significa che, trascorsi 70 anni dalla morte dell’autore, l’opera entra a far parte del dominio pubblico e può essere liberamente utilizzata da chiunque, senza bisogno di chiedere l’autorizzazione agli eredi dell’autore.

Esistono però alcune eccezioni a questa regola generale:

  • Opere anonime o pseudonime: per le opere anonime o pseudonime, la durata della protezione è di 70 anni dalla prima pubblicazione dell’opera, a condizione che lo pseudonimo sia tale da garantire l’anonimato dell’autore.
  • Opere cinematografiche: per le opere cinematografiche, la durata della protezione è di 70 anni dopo la morte dell’ultimo sopravvissuto tra i seguenti soggetti: il regista, gli autori della sceneggiatura e il compositore della musica appositamente creata per l’opera cinematografica.
  • Opere create da enti: per le opere create da enti, come il governo, le accademie, gli enti pubblici e le organizzazioni culturali senza scopo di lucro, la durata della protezione è di 20 anni dalla prima pubblicazione.
  • Diritto al compenso per la pubblicazione online di articoli giornalistici: il diritto al compenso per la pubblicazione online di articoli giornalistici ha una durata di due anni dopo la pubblicazione.

È importante precisare che la scadenza della tutela del diritto d’autore non pregiudica i diritti morali dell’autore. 

I diritti morali sono imprescrittibili e, dopo la morte dell’autore, sono esercitati dai suoi eredi. I diritti morali includono, tra gli altri, il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e il diritto di opporsi a qualsiasi modifica o deformazione dell’opera che possa pregiudicare l’onore o la reputazione dell’autore.

Un domanda che ci fanno spesso è: se esiste un diritto d’autore sui manifesti, cartoline postali e foto o immagini degli articoli giornalistici del periodo fascista in Italia?

La tutela del diritto d’autore sulle opere del periodo Fascista dipende da diversi fattori, tra cui:

  • L’autore dell’opera: Se l’autore è noto e la sua opera non è caduta nel dominio pubblico, l’opera è ancora protetta dal diritto d’autore. In questo caso, per utilizzare l’opera è necessario ottenere il permesso del titolare del diritto d’autore.
  • La data di creazione dell’opera: In Italia, la durata del diritto d’autore è di 70 anni dalla morte dell’autore. Se l’autore è morto più di 70 anni fa, l’opera è caduta nel dominio pubblico e può essere utilizzata liberamente.
  • Il tipo di opera: Le opere fotografiche sono protette dal diritto d’autore per 70 anni dalla data di creazione. I manifesti e le cartoline postali possono essere protetti come opere d’arte grafica o come fotografie, a seconda del loro carattere creativo.
  • L’uso dell’opera: La copia, la distribuzione, la comunicazione al pubblico e la trasformazione di un’opera protetta dal diritto d’autore sono vietate senza il permesso del titolare del diritto d’autore. Tuttavia, esistono alcune eccezioni, come il fair use, che consente l’utilizzo di materiale protetto dal diritto d’autore per scopi critici, educativi o di ricerca.

Casi specifici

Dipende da diversi fattori la tutela del diritto d’autore per le Opere realizzate durante il periodo Fascista, tra cui la data di creazione, l’autore e il contenuto del manifesto.

Se l’opera è stata creata da un fotografo/artista/autore noto e non è caduta nel dominio pubblico, l’opera è ancora protetta dal diritto d’autore. In questo caso, per utilizzare l’Opera è necessario ottenere il permesso del titolare del diritto d’autore.

Lo status del copyright sia per le grafiche, manifesti, immagini e quindi le opere in generale del periodo Fascista in Italia è complesso e dipende da:

1. Data di creazione:

  • Opere anteriori al 22 dicembre 1942: Sono entrate nel dominio pubblico essendo di 70 anni dopo la morte dell’autore o la pubblicazione dell’opera, se non diversamente indicato. Ciò significa che possono essere liberamente utilizzate da chiunque senza il permesso del detentore dei diritti d’autore.
  • Opere create tra il 23 dicembre 1942 e il 31 dicembre 1962: La durata del copyright per queste opere è di 70 anni dalla morte dell’autore o dalla pubblicazione dell’opera. In alcuni casi, il copyright potrebbe essere ancora in vigore per opere create durante questo periodo.

2. Autore:

  • Opere create da autori individuali: Il copyright appartiene generalmente all’autore o ai suoi eredi.
  • Opere create da dipendenti di enti pubblici o dal regime fascista: Il copyright potrebbe essere di proprietà dell’ente o dello Stato italiano. In tali casi, potrebbero esserci restrizioni all’utilizzo delle immagini.
  • Immagini utilizzate a scopo commerciale: L’uso di immagini coperte da copyright a scopo commerciale potrebbe richiedere l’autorizzazione del titolare dei diritti, anche se le immagini sono di dominio pubblico.
  • Immagini considerate “diritti morali”: Anche se le immagini sono di dominio pubblico, gli autori potrebbero comunque avere alcuni diritti morali sull’opera, come il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a modifiche che potrebbero danneggiare la loro reputazione.

3. Uso previsto:

  • Uso libero: È generalmente consentito un uso libero di opere protette da copyright a fini di critica, discussione, insegnamento e ricerca, purché venga citata la fonte.
  • Uso commerciale: Per un uso commerciale di immagini protette da copyright, è generalmente necessaria l’autorizzazione del detentore dei diritti.

4. Immagini con simboli fascisti:

  • La legge italiana vieta la diffusione di simboli fascisti solo per fini di propaganda del partito fascista. L’utilizzo di tali immagini potrebbe essere soggetto a restrizioni o addirittura illegale se attribuite alla ricostituzione del partito FASCISTA, ma non sono vincolate dalla legge se usate per la valorizzazione della storia Italiana.

IMPORTANTE: le opere grafiche dei manifesti del periodo Fascista in Italia non sono coperte da copyright.

Le opere d’autore in Italia sono protette dal diritto d’autore per la durata della vita dell’autore e per 70 anni dopo la sua morte. Tuttavia, questa protezione non si applica alle opere create da dipendenti o funzionari pubblici nell’esercizio delle loro funzioni.

I manifesti del periodo Fascista sono stati creati da artisti e grafici che lavoravano per il regime Fascista. Pertanto, queste opere sono considerate opere create da funzionari pubblici nell’esercizio delle loro funzioni e non sono coperte da diritto d’autore.

Ciò significa che le opere grafiche dei manifesti del periodo Fascista possono essere liberamente utilizzate, riprodotte e distribuite senza la necessità di ottenere l’autorizzazione da alcuno.

Tuttavia, è importante notare che alcune immagini di manifesti del periodo Fascista potrebbero essere coperte da altri diritti, come il diritto al marchio o il diritto alla privacy. È sempre consigliabile verificare con un avvocato prima di utilizzare qualsiasi immagine per assicurarsi di non violare alcun diritto.

Risorse per trovare opere di dominio pubblico:

Risorse utili


Per approfondire:

-> Violazione del Copyright: Come prevenirla e come evitare di pagare un risarcimento?