Immagini libere dei beni culturali: che cosa si può usare davvero

Si può usare la foto di un quadro di Raffaello? E quella di un tempio di Paestum? La risposta onesta è: dipende da tre livelli di regole diversi, che vanno controllati uno per uno. Chi ne salta uno rischia una richiesta di pagamento o una diffida; chi li conosce scopre che molto più materiale di quanto si creda è utilizzabile davvero.
Primo livello: il diritto d’autore
Se l’autore è morto da più di 70 anni, l’opera è in pubblico dominio e il diritto d’autore non è più un ostacolo. Le durate — con le eccezioni per fotografie, opere anonime e opere di enti pubblici — le abbiamo messe in fila nel pezzo dedicato: ha una scadenza il diritto d’autore?
Secondo livello: la riproduzione fedele non crea nuovi diritti
Per anni musei e archivi hanno sostenuto che la fotografia fedele di un dipinto antico generasse un nuovo diritto sulla riproduzione. Il recepimento della direttiva europea sul copyright ha chiuso la questione: l’art. 32-quater della legge 633/1941 stabilisce che, alla scadenza della protezione di un’opera delle arti visive, il materiale derivante da una sua riproduzione fedele non è soggetto a diritto d’autore né a diritti connessi, salvo che la riproduzione sia essa stessa un’opera originale. La scansione o la foto frontale di un quadro in pubblico dominio, in sé, non appartiene a nessuno. Vale anche dopo la legge 182/2025, che ha allungato a 70 anni il diritto connesso sulle fotografie «semplici»: per le riproduzioni fedeli di opere in pubblico dominio prevale la norma europea recepita dall’art. 32-quater.
Lo stesso articolo però contiene un inciso decisivo: restano ferme le disposizioni del Codice dei beni culturali. Ed è lì che si gioca la partita vera.
Terzo livello: il canone sul bene culturale
Per i beni in consegna a musei, archivi e biblioteche pubbliche, gli artt. 107-108 del Codice (d.lgs. 42/2004) prevedono che la riproduzione passi da una concessione, con canone per gli usi a scopo di lucro. Gli usi liberi esistono e sono ampi: riproduzioni per uso personale o di studio, e la libera divulgazione senza scopo di lucro per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero ed espressione creativa e promozione della conoscenza del patrimonio.
Sugli importi il Ministero della cultura è intervenuto due volte in due anni: il d.m. 161 dell’aprile 2023 ha introdotto un tariffario di importi minimi che ha sollevato le proteste di editori, studiosi e associazioni; il d.m. 108 del 21 marzo 2024 lo ha corretto, allargando le gratuità — ne raccontiamo il percorso nel pezzo sulle riproduzioni a pagamento e la marcia indietro del Ministero.
In pratica
- Opera di autore vivo o morto da meno di 70 anni: serve la licenza del titolare dei diritti, sempre.
- Opera in pubblico dominio fotografata da te, fuori da un museo pubblico (o di proprietà privata senza vincoli): uso libero.
- Opera in pubblico dominio conservata in un istituto pubblico: uso personale, di studio e divulgazione non profit liberi; uso commerciale con concessione e canone dell’istituto.
- Riproduzioni trovate online: verificare sempre chi le ha prodotte e con quale licenza — il pubblico dominio dell’opera non dice nulla sulla legittimità della singola immagine che stai scaricando.
Fonti
- Legge 633/1941, art. 32-quater (introdotto dal d.lgs. 177/2021 in recepimento della direttiva UE 2019/790, art. 14)
- D.lgs. 42/2004, artt. 107-108
- D.m. 21 marzo 2024, rep. 108 — modifiche alle linee guida sui canoni
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