Accessibilità: le scadenze che i musei non possono mancare
Il 23 settembre per la dichiarazione, il 31 marzo per gli obiettivi. E dal 28 giugno 2025 chi vende biglietti online rientra negli obblighi, anche se è privato.

C’è una data che nei musei pubblici passa spesso inosservata e che invece è un obbligo di legge con responsabilità in capo a chi non lo rispetta: il 23 settembre di ogni anno. Entro quel giorno ogni pubblica amministrazione deve rilasciare o aggiornare la dichiarazione di accessibilità del proprio sito, sulla piattaforma dell’Agenzia per l’Italia digitale, e pubblicarne il collegamento nel piè di pagina. Poi c’è il 31 marzo, entro cui vanno pubblicati gli obiettivi di accessibilità per l’anno.
Vale per i musei statali e per i musei civici comunali, che sono pubblica amministrazione a tutti gli effetti. Per i soggetti privati la legge estende l’obbligo solo sopra i 500 milioni di euro di fatturato medio, una soglia lontanissima dai bilanci del settore museale: una fondazione che gestisce un museo proprio, di norma, non è vincolata. Con un’eccezione che riguarda molti: chi gestisce un museo pubblico in concessione può rientrare tra i soggetti obbligati in quanto concessionario di servizi pubblici. Sapere da che parte si sta è il primo passo, perché cambia completamente la lista delle cose da fare.
Chi è obbligato a cosa
| Tipo di museo | Legge 4/2004 (sito e app) | Servizi digitali dal 28 giugno 2025 |
|---|---|---|
| Museo statale | Sì, è pubblica amministrazione | Sì, per i servizi coperti |
| Museo civico comunale | Sì, è pubblica amministrazione | Sì, per i servizi coperti |
| Fondazione museale privata (museo proprio) | No, sotto i 500 milioni di fatturato | Sì, se vende biglietti online e non è microimpresa |
| Soggetto privato concessionario di un museo pubblico | Possibile sì, come concessionario di servizio pubblico | Sì, per i servizi coperti |
| Museo privato con meno di 10 addetti e fino a 2 milioni | No | Esente come microimpresa |
La colonna di destra merita una spiegazione, perché è il punto che genera più equivoci. Il decreto legislativo 82 del 2022, che recepisce la direttiva europea sull’accessibilità, non nomina i musei. Nomina però i servizi di commercio elettronico, e i suoi obblighi si applicano ai servizi forniti ai consumatori dal 28 giugno 2025. La conseguenza è ragionata, non letterale: un museo che vende biglietti online sta erogando commercio elettronico, e quindi rientra — a meno che non sia una microimpresa, cioè meno di dieci addetti e non oltre due milioni di fatturato o bilancio annuo.
Detta in modo pratico: la biglietteria online è il punto in cui anche un museo privato incontra gli obblighi di accessibilità, indipendentemente da chi possiede il museo.
Lo standard tecnico è uno solo
Non serve cercare oltre: il riferimento è il livello AA delle linee guida WCAG 2.1, corrispondente alla norma europea UNI EN 301549. È lo stesso standard che il modello «Musei civici» di Designers Italia richiede espressamente ai siti dei musei comunali, insieme alla dichiarazione di accessibilità e a una voce di menu di primo livello dedicata a educazione e ricerca.
Tradotto in operazioni concrete su ciò che pubblicate ogni settimana: testo alternativo su ogni immagine, contrasto sufficiente tra testo e sfondo, documenti PDF con testo selezionabile e non scansioni di volantini, sottotitoli sui video, moduli con etichette leggibili da uno screen reader. Sono le stesse cose che rendono un sito utilizzabile da chiunque con una connessione lenta o uno schermo piccolo.
E le barriere fisiche
Sul fronte degli spazi il riferimento esiste da tempo e ha un nome preciso: le linee guida per la redazione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche nei musei, complessi museali, aree e parchi archeologici, pubblicate il 6 luglio 2018 e diffuse dalla Direzione generale Musei con la circolare 26 dello stesso anno. Si innestano sul decreto ministeriale del 28 marzo 2008 sul superamento delle barriere nei luoghi di interesse culturale.
Il documento va oltre gli scivoli e gli ascensori: affronta esplicitamente anche le barriere culturali, cognitive e psicosensoriali. Per un museo che stia scrivendo un progetto — o rispondendo a un bando in cui l’accessibilità pesa nella valutazione — è il punto di partenza corretto da citare.
Le scadenze da mettere in calendario
- 31 marzo — pubblicazione degli obiettivi di accessibilità dell’anno (musei pubblici).
- 23 settembre — rilascio o aggiornamento della dichiarazione di accessibilità sulla piattaforma AgID; la dichiarazione vale dal 24 settembre al 23 settembre successivo, e il collegamento va nel piè di pagina del sito.
- Già in vigore dal 28 giugno 2025 — requisiti di accessibilità per i servizi digitali rivolti ai consumatori: se vendete biglietti online, riguarda anche voi.
- Nessuna scadenza, ma pesa nei bandi — il piano di eliminazione delle barriere architettoniche: averlo, o averlo avviato, è un elemento che le valutazioni pubbliche riconoscono.
Un’ultima nota di realismo: secondo l’ultima rilevazione ISTAT disponibile, i progetti di inclusione rivolti a persone con disabilità esistono nel 19,5% dei musei italiani. È un quinto del totale. Chi si muove adesso non sta rincorrendo: sta anticipando.
Fonti
- Dichiarazione di accessibilità e obiettivi, linee guida AgID (legge 4/2004).
- Accessibilità per i soggetti privati, AgID: soglia dei 500 milioni e criteri interpretativi.
- Decreto legislativo 82/2022, recepimento della direttiva europea sull’accessibilità.
- Ministero della cultura, linee guida PEBA nei musei (2018).
- ISTAT, Statistiche culturali – Anno 2022, progetti di inclusione nei musei.
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