Le Onlus non esistono più. Che cosa comporta per un’associazione culturale, con le nostre date alla mano
Il regime delle Onlus è stato abrogato e il termine per entrare nel Registro unico è passato il 31 marzo 2026. Che cosa succede a chi non si è mosso, che cosa cambia davvero per chi si iscrive, e perché…

La norma in una riga. Le Onlus non esistono più: il regime è stato abrogato dal Codice del Terzo settore e chi era iscritto all’anagrafe aveva tempo fino al 31 marzo 2026 per chiedere di entrare nel Registro unico nazionale. Quel termine è passato, e chi non l’ha rispettato non è però automaticamente perduto.
È una delle riforme che cambiano di più la vita di chi tiene in piedi un’associazione culturale, e una delle meno raccontate. Non riguarda i grandi enti: riguarda le migliaia di associazioni che gestiscono un archivio, un festival, una biblioteca di quartiere, un gruppo di volontari che tiene aperta una chiesa il sabato pomeriggio. Per vent’anni la sigla Onlus è stata la scorciatoia con cui si diceva «siamo quelli che non guadagnano». Da quest’anno quella scorciatoia non c’è più.
Lo raccontiamo con il caso che conosciamo meglio, che è il nostro, e con le date esatte — comprese quelle scomode. L’associazione che pubblica questo Osservatorio è nata il 14 gennaio 2002 come Associazione bb.cc. Onlus. Oggi è Associazione Beni Culturali Online APS, in breve ABCO APS, iscritta al Registro unico nella sezione delle associazioni di promozione sociale.
Che cosa è finito, esattamente
La Onlus non era una forma giuridica: era una qualifica fiscale — organizzazione non lucrativa di utilità sociale — e ci si entrava con l’iscrizione a un’anagrafe tenuta dall’Agenzia delle entrate. L’articolo 102 del Codice del Terzo settore ha abrogato quella disciplina; l’articolo 104 ne ha fissato la decorrenza al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Per la gran parte delle associazioni, che chiudono l’esercizio al 31 dicembre, questo significa 1° gennaio 2026. Per chi ha l’esercizio a cavallo d’anno no: l’Agenzia delle entrate fa l’esempio di una Onlus con esercizio dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026, che resta Onlus fino a quella data. È il primo dettaglio che conviene controllare. Attenzione però a non trarne la conclusione sbagliata: il termine del 31 marzo 2026 per la domanda resta fermo anche per le Onlus con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Cambia quando finisce il vecchio regime fiscale, non quando scade la domanda.
Al posto dell’anagrafe c’è il RUNTS, il Registro unico nazionale del Terzo settore, diviso in sette sezioni: organizzazioni di volontariato; associazioni di promozione sociale; enti filantropici; imprese sociali, incluse le cooperative sociali; reti associative; società di mutuo soccorso; altri enti del Terzo settore. Un’associazione culturale finisce spesso nella sezione delle associazioni di promozione sociale, ma non sempre: chi non ha i requisiti dell’APS rientra fra gli «altri enti del Terzo settore», e la scelta della sezione dipende dallo statuto e da chi svolge concretamente le attività.
Il termine è scaduto. Che cosa succede a chi non si è mosso
Gli enti ancora iscritti all’anagrafe delle Onlus al 31 dicembre 2025 dovevano presentare domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026. Il termine non nasce dal Codice ma dall’articolo 34 del decreto ministeriale 106 del 2020. L’anagrafe delle Onlus è soppressa dal 1° gennaio 2026.
Chi non ha presentato la domanda deve devolvere il patrimonio. Ma la formula circola in una versione più drastica di quella vera, e vale la pena leggerla come l’ha scritta l’Agenzia delle entrate nella circolare del 19 febbraio 2026, perché tre dettagli cambiano molto.
Il destinatario non è necessariamente un ente del Terzo settore: la devoluzione va a un ente «con finalità analoghe». Il quanto non è tutto il patrimonio: se l’associazione non si scioglie e continua a operare, devolve soltanto l’incremento patrimoniale maturato negli anni in cui è stata iscritta all’anagrafe, e resta salvo quello che aveva prima. E la devoluzione non è automatica: passa da una richiesta di parere al Ministero del Lavoro.
Detto altrimenti: l’associazione che ha mancato il termine non è finita. Ha un problema serio, una procedura da avviare e un pezzo di patrimonio da mettere in conto, ma può continuare a esistere.
E può iscriversi comunque al RUNTS, con la procedura ordinaria, come ente nuovo e senza la continuità che il termine avrebbe garantito. Su questo il Ministero del Lavoro, con la nota del 28 aprile 2026, precisa una cosa che conviene sapere: l’adempimento dell’obbligo di devoluzione non è richiesto come condizione per iscriversi. Le due strade si possono percorrere insieme, e non bisogna aspettare di aver chiuso la prima per avviare la seconda.
Le nostre date, comprese quelle che sembrano brutte
Le pubblichiamo per esteso perché un centro di ricerca che chiede agli altri di dichiarare le fonti deve essere il primo a dichiarare sé stesso, e perché la sequenza dice più di qualunque spiegazione.
- 28 dicembre 2025 — assemblea straordinaria che adotta il nuovo statuto
- 12 marzo 2026 — statuto registrato all’Agenzia delle entrate
- 19 marzo 2026 — domanda protocollata al RUNTS, ufficio del Veneto, protocollo 0175989: dodici giorni prima della scadenza
- 12 giugno 2026 — assemblea di rettifica e nuovo deposito, dopo le osservazioni dell’ufficio
- 31 luglio 2026 — iscrizione perfezionata, sezione associazioni di promozione sociale, repertorio 170557
- 6 agosto 2026 — affiliazione all’ENDAS
Fra la domanda e l’iscrizione sono passati poco più di quattro mesi, con una richiesta di correzioni in mezzo che ha comportato una nuova assemblea. Ci teniamo a dirlo perché è la parte che spaventa e che nessuno racconta: l’istruttoria lunga e le osservazioni dell’ufficio sono la normalità, non un segnale che qualcosa è andato storto. Quello che conta ai fini del termine è la data della domanda, non quella dell’iscrizione: se la domanda è nei termini ed è accolta, la qualifica decorre dall’inizio del periodo d’imposta, senza soluzione di continuità con la vecchia qualifica di Onlus.
Che cosa cambia, al di là della sigla
Quello che ora si deve fare. Un ente iscritto tiene i libri sociali — associati o aderenti, assemblee, organo di amministrazione e organo di controllo — e deposita il bilancio nel registro entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio; il registro è pubblico, quindi il bilancio lo diventa. Lo statuto deve essere conforme al Codice, con il divieto di distribuire utili e avanzi anche in forma indiretta. Il bilancio sociale è obbligatorio sopra il milione di euro di entrate; sopra i centomila euro va pubblicata sul proprio sito la lista dei compensi.
Quello che si può fare. L’iscrizione apre il cinque per mille come ente del Terzo settore, le convenzioni con gli enti pubblici previste dall’articolo 56 — riservate però alle sole organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, solo dopo sei mesi di iscrizione, solo se più favorevoli del ricorso al mercato e limitate al rimborso delle spese documentate, quindi non un canale di ricavo — e le detrazioni per chi dona previste dall’articolo 83, che richiedono l’iscrizione al registro.
Un’avvertenza che riguarda proprio chi si occupa di patrimonio: il cinque per mille ha una categoria autonoma per i beni culturali e paesaggistici, gestita dal Ministero della cultura con un elenco proprio e domanda entro il 28 febbraio, che non passa dal RUNTS. Attenzione però ai suoi due sbarramenti, più stretti di quelli del registro: l’ente deve essere legalmente riconosciuto — un’associazione non riconosciuta è fuori — e deve operare nel settore da almeno cinque anni. Una volta dentro l’elenco, però, non serve ripresentare la domanda ogni anno.
Non conti invece sull’Art bonus come strada alternativa: quel credito d’imposta vale per chi dona a beni culturali pubblici e a istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, non a un’associazione privata. È una via importante ma non è la nostra.
Perché poi si entra in una rete
L’affiliazione a una rete associativa è il secondo passo, e va capito per quello che è. Il Codice, all’articolo 41, definisce rete associativa un ente del Terzo settore che associa almeno cento enti in almeno cinque regioni, e che svolge attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto. Le reti nazionali — almeno cinquecento enti in dieci regioni, o cento fondazioni del Terzo settore — possono inoltre promuovere e sviluppare attività di controllo, anche in forma di autocontrollo e di assistenza tecnica, verso le associate.
Le coperture assicurative che le reti offrono non stanno nell’articolo 41: sono un servizio che le reti negoziano su decine di migliaia di persone e rivendono alle associate. Restano utili — l’obbligo di assicurare i volontari è dell’associazione, non della rete, e da soli quelle condizioni non si ottengono — ma è bene sapere che si compra un servizio, non un diritto di legge.
Qui serve una distinzione che quasi nessuno fa: non tutti gli enti nazionali a cui ci si affilia sono «reti associative» ai sensi dell’articolo 41. Molti sono grandi associazioni di promozione sociale che affiliano altre associazioni, iscritte nella sezione APS del registro e non in quella delle reti. Cambia poco nei servizi, cambia molto nell’inquadramento: chi vuole sapere in quale sezione sta l’ente a cui si affilia lo verifica in un minuto sul registro pubblico, ed è una verifica che conviene fare.
L’ENDAS, l’ente a cui ci siamo affiliati, nasce nel 1946 come Movimento di Azione Sociale; i decreti del Ministero dell’interno del 1949 e del 1954 ne riconoscono le finalità assistenziali. È ente di promozione sportiva negli elenchi del CONI, e associazione di protezione ambientale per decreto del 17 dicembre 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 giugno 2002. Era iscritta al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale — quello della legge 383 del 2000, oggi abrogata e confluita nel RUNTS — con il numero 10, dal 17 maggio 2002.
Che cosa te ne fai
Se la tua associazione era una Onlus e non ha presentato la domanda. Il termine è passato e non torna: la questione non è più iscriversi in tempo, è gestire la devoluzione. Il primo passo è la richiesta di parere al Ministero del Lavoro, e conviene farla sapendo che se l’associazione continua a operare la devoluzione riguarda solo l’incremento maturato negli anni da Onlus. Iscriversi al RUNTS resta possibile, ma come ente nuovo.
Se la tua associazione non è mai stata una Onlus. Nessuna scadenza ti riguarda: puoi presentare domanda quando vuoi. La prima cosa da guardare non è il portale del registro, è lo statuto, perché la domanda si presenta con uno statuto già conforme. E qui c’è una trappola: la scorciatoia che permetteva di adeguare lo statuto con le maggioranze dell’assemblea ordinaria valeva solo per gli enti già iscritti ai vecchi registri, e comunque si è chiusa il 31 dicembre 2023. Per un’associazione che quei registri non li ha mai visti non è mai esistita: serve il quorum previsto dal proprio statuto per le modifiche statutarie, che in molti testi degli anni Duemila è alto. È il passaggio più lento, ed è quello che quasi tutti scoprono per ultimo.
Se sostieni un’associazione con donazioni. Prima di donare controlla che sia iscritta al RUNTS: la detrazione dell’articolo 83 dipende da quello, non dalla vecchia sigla Onlus che magari è ancora scritta sul loro sito. Capita: fino ad agosto 2026 era scritta anche su alcune pagine di questo, e le abbiamo corrette il 28 agosto. Il registro è pubblico e la verifica richiede un minuto.
Fonti e metodo
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore: art. 8 (divieto di distribuzione di utili), art. 14 (bilancio sociale e pubblicità dei compensi), art. 15 (libri sociali), art. 41 (reti associative), art. 46 (sezioni del registro), art. 48 (deposito del bilancio), art. 56 (convenzioni), art. 83 (detrazioni per le erogazioni liberali), art. 102 (abrogazione della disciplina Onlus), art. 104 (decorrenza).
Decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106, art. 34 — domanda degli enti iscritti all’anagrafe delle Onlus e decorrenza della qualifica in caso di accoglimento. La data del 31 marzo 2026 compare in lettere solo dopo la modifica introdotta dal decreto ministeriale 13 gennaio 2026, n. 2, art. 22, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 marzo 2026: chi apre il testo del 2020 non la trova.
Decreto-legge 84/2025, art. 8, convertito dalla legge 108/2025 — è la norma che ha fissato all’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 il riferimento dell’articolo 104 del Codice. Chi consulta una copia del Codice anteriore a giugno 2025 legge una regola diversa.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota direttoriale n. 6665 del 28 aprile 2026 — trattamento delle istanze presentate dopo il 31 marzo 2026 con la procedura ordinaria, e chiarimento che l’adempimento dell’obbligo di devoluzione non è condizione per l’iscrizione.
Agenzia delle entrate, circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 — regime transitorio, soppressione dell’anagrafe, esercizio non coincidente con l’anno solare, e disciplina della devoluzione: destinatario, perimetro dell’obbligo per l’ente che prosegue l’attività, parere del Ministero del Lavoro.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — Registro unico nazionale del Terzo settore; Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, elenco aggiornato al 9 marzo 2022, dove l’ENDAS compare al numero 10.
Ministero della cultura e DPCM 28 luglio 2016, art. 2 — cinque per mille per i beni culturali e paesaggistici: elenco proprio, domanda entro il 28 febbraio, requisiti del riconoscimento legale e dei cinque anni di attività, iscrizione che non va rinnovata ogni anno.
Decreto-legge 83/2014, art. 1 — Art bonus: perimetro dei beneficiari, limitato ai beni culturali pubblici e agli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica.
Documenti dell’associazione — visura RUNTS dell’ente (repertorio 170557, codice fiscale 90098840276, atto costitutivo del 14 gennaio 2002, iscrizione del 31 luglio 2026); ricevuta di protocollazione del RUNTS, ufficio del Veneto, del 19 marzo 2026, protocollo 0175989; certificato di assicurazione ENDAS per l’anno 2026. I dati dell’ENDAS su fondazione, riconoscimenti e iscrizione al registro nazionale sono dichiarati dall’ente sulla propria carta intestata.
Che cosa questo articolo non dice. Non entra nel regime fiscale che sostituisce quello delle Onlus: le regole sulle attività diverse, sui limiti di ricavo e sulla contabilità separata cambiano molto a seconda di quanto e come un’associazione incassa, e meritano un pezzo a parte. Non dice quale sezione del registro sia quella giusta: dipende dallo statuto e da chi svolge le attività, ed è una valutazione da fare con un consulente. E non contiene una consulenza: contiene le fonti per andarci preparati.
L’Osservatorio è un progetto dell’Associazione ABCO APS. Se questo lavoro ti è utile, puoi destinarci il 5×1000 — a te non costa nulla: codice fiscale 90098840276.