Immagini dei beni culturali: perché una licenza Creative Commons non basta
Le licenze aperte agiscono sul diritto d'autore, la riproduzione dei beni pubblici su un'altra norma. Cosa si può pubblicare davvero, cosa si paga e cosa è libero.

Un fotografo pubblica su Wikimedia Commons lo scatto di una statua conservata in un museo statale e lo rilascia con licenza aperta, permettendo a chiunque di riutilizzarlo anche a fini commerciali. Una casa editrice lo prende e ci fa la copertina di un libro. Domanda: è tutto in regola?
La risposta è no, e non è una sottigliezza da giuristi. È scritta nelle linee guida del Ministero della cultura: una licenza Creative Commons non supera il Codice dei beni culturali. Le licenze aperte agiscono sul diritto d’autore — cioè sui diritti del fotografo — mentre la riproduzione dei beni culturali pubblici è regolata da una norma diversa, che resta in piedi indipendentemente da come il fotografo ha licenziato il suo scatto.
È il malinteso più diffuso e più costoso nella comunicazione culturale italiana. Proviamo a sciogliere il nodo, perché sapere dove passa il confine consente di pubblicare molto più di quanto la prudenza suggerisca — e di evitare le due o tre cose che invece non si possono fare.
Le due leggi che non si annullano a vicenda
Il diritto d’autore ha una scadenza. Quando la protezione finisce, la riproduzione fedele di un’opera d’arte visiva non è più soggetta né al diritto d’autore né ai diritti connessi: lo dice l’articolo 32-quater della legge sul diritto d’autore, introdotto nel 2021 recependo una direttiva europea. La stessa norma però si chiude con una clausola che cambia tutto: «Restano ferme le disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
Tradotto: il quadro sul Leonardo è libero da diritto d’autore da secoli, ma se la riproduzione ritrae un bene culturale pubblico italiano, si applica il Codice. Le linee guida ministeriali sul riuso delle riproduzioni lo mettono nero su bianco, affrontando proprio il caso delle fotografie caricate con licenza aperta: il fatto che il fotografo consenta ad altri lo sfruttamento economico non fa venir meno la disciplina del Codice, e nei casi di sfruttamento economico restano dovuti i corrispettivi di riproduzione.
Quello che invece è libero — ed è molto
Qui arriva la parte utile, perché il perimetro della libertà è più largo di quanto molti credano. L’articolo 108 del Codice, ai commi 3 e 3-bis, stabilisce che sono in ogni caso libere due attività, purché svolte senza scopo di lucro e per una di queste finalità: studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero, espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale.
La prima è fotografare il bene, con due condizioni tecniche: nessun contatto fisico con l’opera, niente luci puntate, e all’interno degli istituti niente cavalletti o stativi. La seconda è divulgare con qualsiasi mezzo le immagini legittimamente acquisite, purché non possano essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro. Le due condizioni — assenza di lucro e finalità — sono cumulative: servono entrambe.
Un dettaglio storico spiega perché oggi possiamo pubblicare sui social. Fino al 2017 la norma vietava anche il lucro «indiretto»; quelle due parole sono state soppresse dalla legge annuale sulla concorrenza, ed è quella soppressione che ha reso praticabile la pubblicazione online da parte di musei e ricercatori.
Il tariffario: cosa si paga e cosa no
Per gli istituti del Ministero della cultura gli importi sono fissati da un decreto del 2023, sostituito nella sua parte tariffaria da un decreto del marzo 2024 che ha recepito le critiche del mondo delle biblioteche e dei musei. L’elenco delle gratuità è ampio e vale la pena conoscerlo:
- volumi scientifici e accademici; riviste scientifiche e di classe A;
- volumi e riviste divulgative e didattiche;
- cataloghi d’arte e di mostre con tiratura fino a 4.000 copie;
- giornali e periodici, nell’esercizio del diritto di cronaca;
- pubblicazioni liberamente accessibili senza pagamento;
- riproduzioni eseguite in proprio a scopo non lucrativo e non destinate alla vendita;
- materiale espositivo, didattico e divulgativo di mostre organizzate da enti pubblici e privati per finalità di valorizzazione senza scopo di lucro.
Una precisazione prima di darle per acquisite: le gratuità non sono automatiche. Per le pubblicazioni scientifiche e divulgative serve il riconoscimento dell’ente che ha in consegna il bene, e quando la richiesta riguarda un numero elevato di immagini l’istituto può chiedere di formalizzare un accordo di collaborazione. La domanda va comunque fatta.
Detto questo, l’ultimo punto dell’elenco contiene una precisazione che risolve un dubbio ricorrente nei musei a pagamento: «il biglietto di ingresso non è di per sé sufficiente a caratterizzare una iniziativa di valorizzazione come a fine di lucro, ma va valutato l’insieme delle circostanze». Vendere il biglietto, insomma, non trasforma automaticamente la vostra mostra in un’operazione commerciale.
Restano invece onerosi: cataloghi oltre le 4.000 copie o venduti online, uso in copertina, merchandising, esposizioni su supporti tangibili, proiezioni e mostre immersive, e soprattutto l’uso promozionale e pubblicitario in cui l’immagine viene associata a un marchio. Nessun rimborso spese è invece dovuto per le riproduzioni già disponibili online e liberamente scaricabili.
Attenzione: il regime dipende da chi ha in consegna il bene
È il punto che genera più errori pratici. Il Codice attribuisce la determinazione di canoni e corrispettivi all’autorità che ha in consegna il bene, e il tariffario ministeriale vincola soltanto gli istituti del Ministero. I musei civici e regionali stabiliscono quindi importi propri. Per i beni di enti ecclesiastici o di proprietari privati il quadro è meno lineare e va verificato caso per caso con chi ha in consegna il bene: la regola d’oro resta chiedere prima, non dedurre.
Quindi: per i beni che avete in consegna decidete voi, e la vostra comunicazione istituzionale senza scopo di lucro rientra tra le gratuità. Per i beni di un altro istituto dovete rivolgervi a chi li ha in consegna e valgono le sue condizioni. Una possibilità utile al terzo settore: il decreto prevede che per le istanze provenienti da altre amministrazioni, da enti del Terzo settore o per iniziative di contenuto sociale meritorio, l’autorità possa valutare una riduzione o l’azzeramento del canone. È una facoltà discrezionale, non un diritto: va richiesta motivandola, e per l’azzeramento serve il parere dell’organo di vertice del Ministero.
Le licenze aperte, per quello che sono davvero
Quando l’immagine non ritrae un bene culturale pubblico italiano — una fotografia di repertorio, un’illustrazione, un’opera straniera — le licenze aperte funzionano eccome, e conviene conoscerne gli obblighi reali:
- CC0 non è una licenza ma una rinuncia ai diritti: non richiede attribuzione, anche se citare la fonte resta buona pratica.
- CC BY consente uso e modifica, anche commerciale, a condizione di dare credito appropriato, inserire il collegamento alla licenza e indicare se sono state fatte modifiche. Nella versione 4.0 le informazioni vanno riportate nella misura in cui il licenziante le ha fornite; l’obbligo di indicare sempre il titolo apparteneva alle versioni precedenti. Nel dubbio, citare autore, titolo, fonte e licenza resta la pratica più sicura.
- CC BY-SA aggiunge un vincolo che spesso viene scoperto troppo tardi: se create un’opera derivata — un ritaglio creativo, un fotomontaggio, una grafica che incorpora l’immagine — il prodotto finale va rilasciato con la stessa licenza. Per un materiale istituzionale che volete tenere sotto copyright, è la licenza sbagliata.
Dove cercare: Wikimedia Commons accetta solo contenuti liberi (le licenze «non commerciale» e «non derivate» non sono ammesse), ma non garantisce l’esattezza dello stato dei diritti e l’attribuzione va fatta all’autore originale, non a chi ha caricato il file. Europeana ha un filtro di riusabilità e adotta il vocabolario di rightsstatements.org. Openverse è comodo, ma nei suoi termini di servizio dichiara apertamente di non verificare lo stato delle licenze: la verifica resta vostra.
Un’ultima nota che riguarda tutti: in Italia non esiste la libertà di panorama, cioè l’eccezione che in altri paesi europei consente di fotografare e pubblicare liberamente opere di architettura e scultura riprese da luogo pubblico. Attenzione però a cosa significa davvero: quell’eccezione riguarda il diritto d’autore, quindi la sua assenza pesa solo sulle opere ancora protette — un edificio contemporaneo il cui architetto è vivo o è morto da meno di settant’anni. Per il Colosseo o per una chiesa barocca il diritto d’autore è scaduto da un pezzo: fotografarli e pubblicarli è libero, e l’unico vincolo eventuale torna a essere quello del Codice, con le regole viste sopra.
La regola pratica, in cinque righe
- Comunicazione istituzionale sui vostri beni, senza scopo di lucro: libera, e rientra tra le gratuità del tariffario.
- Immagini di beni di altri istituti: chiedete a chi li ha in consegna, non date per buona la licenza con cui le trovate online.
- Merchandising, pubblicità, copertine, cataloghi oltre le 4.000 copie: servono autorizzazione e corrispettivo.
- Prima di usare un’immagine CC BY-SA in una grafica vostra, ricordate che il risultato eredita la licenza.
- Se siete un ente del Terzo settore, chiedete la riduzione o l’azzeramento del canone: è prevista.
Un’ultima precisazione, visto che circolano notizie confuse: la riforma del Codice dei beni culturali entrata in vigore ad aprile 2026 non ha toccato le riproduzioni. Ha modificato altri articoli — circolazione, prestiti, esportazione — e ha introdotto l’anagrafe digitale e l’albo dei privati. Sul riuso delle immagini vale ancora l’articolo 108 nella versione consolidata nel 2017, con il tariffario aggiornato nel 2024.
Fonti
- Art. 108 del Codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004) e art. 32-quater della legge sul diritto d’autore.
- Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale, Linee guida per l’acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni dei beni culturali in ambiente digitale (versione 1.0, giugno 2022).
- Ministero della cultura, D.M. 161 dell’11 aprile 2023 sui canoni di riproduzione e D.M. 108 del 21 marzo 2024 che ne ha sostituito l’allegato.
- Creative Commons: CC0, CC BY 4.0, CC BY-SA 4.0.
- Wikimedia Commons: riuso dei contenuti; Europeana, linee guida sul pubblico dominio; rightsstatements.org.
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