Tessere e membership museali: cosa cambia con il fisco dal 2026
Dal 2026 le associazioni culturali fuori dal RUNTS perdono l%27agevolazione sui corrispettivi dei soci. L%27IVA slitta al 2036, la legge 398 esce di scena: la guida operativa.

C’è una data che molte associazioni culturali non hanno segnato in calendario, e riguarda chiunque incassi una tessera, un abbonamento o una quota che dia diritto a qualcosa. Dal periodo d’imposta 2026 le norme fiscali del Codice del Terzo settore sono finalmente operative, e per il mondo della cultura portano una notizia scomoda: l’associazione culturale che non si iscrive al Registro unico del Terzo settore perde l’agevolazione che le permetteva di non tassare i corrispettivi incassati dai propri soci.
È il passaggio più rilevante di un quadro che nel giro di pochi mesi si è mosso su tre fronti. Proviamo a metterlo in ordine, perché una tessera museale progettata sulle regole del 2024 oggi può essere impostata male.
La condizione sospensiva è caduta: il Terzo settore fiscale è partito
Le norme fiscali del Codice del Terzo settore (il decreto legislativo 117 del 2017) sono rimaste per anni in attesa del via libera europeo. L’articolo 8 del decreto legge 84 del 17 giugno 2025, convertito dalla legge 108 dello stesso anno, ha riscritto la regola di decorrenza: si applicano «a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025». Per chi ha l’esercizio coincidente con l’anno solare, vuol dire dal 1° gennaio 2026. L’Agenzia delle Entrate ha dedicato all’intero impianto la circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026.
La notizia: le associazioni culturali escono dall’articolo 148
Fino al 2025 un’associazione culturale poteva contare sul comma 3 dell’articolo 148 del Testo unico delle imposte sui redditi: le somme incassate dai soci a fronte di attività svolte in conformità alle finalità istituzionali non concorrevano a formare reddito. Quel comma elencava, fra i beneficiari, le associazioni «culturali», «di promozione sociale» e «di formazione extra-scolastica».
L’articolo 89, comma 4, del Codice del Terzo settore sostituisce quell’elenco cancellando proprio quelle tre categorie, e la modifica decorre dallo stesso termine di cui sopra: periodo d’imposta 2026. Lo conferma l’Agenzia delle Entrate nella circolare di febbraio, precisando che dopo quel termine il comma 3 si applicherà soltanto ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali e sportive dilettantistiche.
Cosa resta a un’associazione culturale che sceglie di non entrare nel Registro: i commi 1 e 2 dell’articolo 148, cioè la quota associativa in quanto tale non fa reddito, mentre ogni corrispettivo specifico è commerciale. La tessera che dà diritto a ingressi, visite riservate o sconti è un corrispettivo specifico. Va tassata. Parliamo qui di imposte sui redditi: l’IVA segue regole proprie, e le vediamo più avanti.
Una nota di trasparenza: se aprite oggi l’articolo 148 su Normattiva, il portale mostra ancora il testo con la parola «culturali», perché la sostituzione è annotata soltanto nella nota di aggiornamento — la decorrenza è agganciata a un periodo d’imposta, non a una data di calendario. Il dato sostanziale però è confermato tre volte: dal Codice, dalla circolare dell’Agenzia e dal nuovo Testo unico che entrerà in vigore nel 2027 e che riporta già l’elenco ridotto.
Chi entra nel Registro: due regimi diversi
Per chi si iscrive, molto dipende dalla sezione scelta.
Le associazioni di promozione sociale hanno la regola più favorevole, l’articolo 85: non sono commerciali le attività svolte «in diretta attuazione degli scopi istituzionali» verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di iscritti, associati e familiari conviventi. Qui non serve alcun pareggio fra costi e ricavi. Attenzione però a quel «in diretta attuazione»: la circolare dell’Agenzia avverte che non basta l’autoqualificazione statutaria e che l’attività deve costituire «il naturale completamento degli scopi specifici e particolari» dell’ente. E restano comunque commerciali, per espressa previsione del comma 3, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita e le somministrazioni di pasti: il bookshop e la caffetteria, in linea di massima, restano fuori. Due eccezioni però esistono e vale la pena conoscerle: le pubblicazioni proprie dell’associazione cedute prevalentemente ai soci restano non commerciali (comma 2), e per le APS con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’interno il comma 4 prevede una deroga sulla somministrazione.
Gli altri enti del Terzo settore stanno sull’articolo 79, comma 6: la quota associativa non concorre al reddito, mentre i corrispettivi specifici sono commerciali salvo che l’attività superi il test dei commi 2 e 2-bis, cioè che i ricavi non superino i costi effettivi — con una tolleranza del 6% ammessa per non più di tre periodi d’imposta consecutivi. Nei costi effettivi rientrano anche quelli indiretti e generali. Attenzione a un presupposto che fa la differenza: quel test vale solo per le attività di interesse generale elencate all’articolo 5 del Codice. Per i musei le voci pertinenti sono la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e l’organizzazione di attività culturali di interesse sociale; se l’attività sottostante alla tessera non rientra lì, il salvagente non c’è.
Quota o corrispettivo: la distinzione che decide tutto
È il punto su cui si gioca la partita, e la circolare di febbraio lo dice senza ambiguità: le quote associative sono entrate non commerciali solo se non rivestono natura corrispettiva. Se la quota è «determinata in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali dà diritto», diventa il corrispettivo di un rapporto di scambio, e come tale va trattata.
La conseguenza è più pesante di quanto sembri: dalla qualificazione delle tessere dipende anche l’equilibrio complessivo dell’ente, perché un ente del Terzo settore assume la qualifica fiscale di ente commerciale quando i proventi delle attività d’impresa superano le entrate non commerciali. Una membership costruita a livelli, con benefici crescenti al crescere del prezzo, va progettata sapendo da che parte cade.
Due cose che invece non cambiano (o non ancora)
La prima riguarda l’IVA, e per una volta è una buona notizia. Il passaggio delle operazioni verso i soci da «escluse» a «esenti», annunciato nel 2021 e rinviato quattro volte, è stato spostato al 1° gennaio 2036 dall’articolo 6 del decreto legislativo 186 del 4 dicembre 2025. Fino ad allora resta il regime di esclusione dal campo IVA dell’articolo 4 del decreto sull’IVA. Anche qui vale l’avvertenza documentale: Normattiva mostra già il testo modificato, ma la nota di aggiornamento chiarisce che si applica dal 2036.
La seconda è specifica dei musei: l’articolo 10, primo comma, numero 22, del decreto IVA esenta «le prestazioni inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi». È un’esenzione oggettiva, legata alla prestazione e non alla natura di chi la eroga. Ma copre la visita e ciò che le è strettamente inerente — l’audioguida, l’accompagnatore — non il catalogo né il bookshop, come l’Agenzia ha chiarito rispondendo a un interpello nel 2025.
Un avvertimento per chi in questi mesi sta scrivendo statuti o regolamenti: gli articoli citati qui — il 148 del Testo unico, il 4 e il 10 del decreto IVA — sono abrogati dal 1° gennaio 2027 e confluiscono nei due nuovi testi unici (decreto legislativo 117 del 19 giugno 2026 per i redditi, dove l’articolo 148 diventa il 157, e decreto legislativo 10 del 2026 per l’IVA). La sostanza non cambia, sono testi compilativi, ma un atto firmato a settembre citando le vecchie numerazioni le vedrà scadere a dicembre.
La legge 398 non è più un’opzione per la cultura
Chi usava il regime forfetario della legge 398 del 1991 deve prenderne atto: dal 2026 vale solo per lo sport dilettantistico che non entra nel Terzo settore. L’estensione alle associazioni senza fini di lucro e alle pro loco è stata abrogata, e la circolare dell’Agenzia precisa che l’esclusione opera a prescindere dall’iscrizione al Registro, colpendo anche bande, cori amatoriali, filodrammatiche e gruppi di musica e danza popolare. Il sostituto per chi entra nel Registro come APS o organizzazione di volontariato è il regime forfetario dell’articolo 86 del Codice, con ricavi dell’anno precedente non superiori a 85.000 euro.
Cosa fare, in ordine
- Stabilite prima cosa siete. Ente pubblico, fondazione, APS iscritta al Registro, ente del Terzo settore non APS, associazione fuori dal Registro, società: il regime della tessera cambia in ciascun caso, e la scelta sull’iscrizione al RUNTS va fatta a ragion veduta, non per inerzia.
- Se siete un’associazione culturale fuori dal Registro, rifate i conti sul 2026. L’agevolazione su cui contavate non c’è più: o si valuta l’ingresso nel RUNTS, o i corrispettivi dei soci vanno gestiti come ricavi commerciali.
- Separate nel prezzo la quota dai servizi. Una quota associativa uguale per tutti e, distinti, i servizi a pagamento è una struttura più difendibile di una tessera unica a livelli crescenti.
- Verificate cosa includete. Bookshop, caffetteria, cataloghi e beni nuovi prodotti per la vendita restano commerciali anche nei regimi più favorevoli.
- Portate questi riferimenti al vostro consulente, non la sintesi: articoli 79, 85, 86, 89 e 104 del Codice del Terzo settore, circolare 1/E del 2026, articolo 148 del Testo unico, articoli 4 e 10 del decreto IVA.
Un’ultima avvertenza, doverosa: non esiste alcun documento di prassi dedicato specificamente alle tessere e agli abbonamenti museali. Quanto sopra è la ricostruzione delle norme generali applicate al caso, e non sostituisce una consulenza fiscale sulla situazione concreta del vostro ente.
Fonti
- Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017), artt. 79, 85, 86, 89 e 104; d.l. 84/2025, art. 8 (decorrenza).
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026.
- Art. 148 del Testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. 917/1986).
- Artt. 4 e 10 del decreto IVA (d.P.R. 633/1972); d.lgs. 186/2025 (rinvio al 2036).
- Legge 398/1991 e abrogazione dell’art. 9-bis del d.l. 417/1991.
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