Riproduzioni dei beni culturali: il tariffario del MiC e la marcia indietro (parziale)
Il Ministero della Cultura fa dietrofront sulle discusse linee guida per le immagini d'arte, ma solo per alcuni. Era stata definita una "stangata" per editori, musei e testate giornalistiche: la norma che imponeva il pagamento di tariffe per la riproduzione…

Nell’aprile 2023 il Ministero della cultura ha fatto una cosa che sembrava tecnica e non lo era: con il d.m. 161 ha fissato un tariffario di importi minimi per la concessione in uso delle immagini dei beni in consegna ai suoi istituti. Tradotto: per pubblicare la foto di un’opera conservata in un museo statale — anche un’opera in pubblico dominio da secoli — si doveva pagare almeno una cifra stabilita a Roma, uguale per tutti gli istituti.
Le proteste
La reazione più dura non è arrivata dal mercato ma dalla ricerca. Riviste scientifiche ed editoria accademica lavorano con tirature minime e decine di immagini per volume: applicare loro un tariffario pensato per gli usi commerciali significava, di fatto, tassare la pubblicazione di studi sul patrimonio. Università, case editrici, associazioni di studiosi e parte degli stessi musei hanno chiesto la revisione, sostenendo un argomento semplice: far circolare le immagini del patrimonio nelle pubblicazioni scientifiche è un interesse del Ministero, non un mancato ricavo.
La correzione: il d.m. 108/2024
Il 21 marzo 2024 il Ministero è tornato sui suoi passi, in parte. Il d.m. 108 modifica le linee guida e allarga le riproduzioni gratuite: la gratuità copre i volumi scientifici e divulgativi senza alcun limite di tiratura, le riviste scientifiche e quelle di classe A dell’ANVUR, i cataloghi d’arte e di mostre fino a quattromila copie, e le pubblicazioni giornalistiche nell’esercizio del diritto-dovere di cronaca. Per gli usi commerciali veri e propri il canone resta, ed è la parte del sistema che nessuno contesta nel principio.
Quello che resta aperto
La correzione ha spento l’incendio, non il dibattito. Gli studiosi di diritto del patrimonio discutono ancora se un tariffario nazionale a importi minimi sia lo strumento giusto: toglie autonomia agli istituti — che conoscono i propri pubblici e i propri mercati — e tratta allo stesso modo immagini che hanno valori d’uso lontanissimi. E sullo sfondo resta la questione di principio sollevata dall’art. 32-quater della legge sul diritto d’autore: se la riproduzione fedele di un’opera in pubblico dominio non genera nuovi diritti, il canone sul bene culturale è un’eccezione italiana che va giustificata, caso per caso, con la sostenibilità degli istituti.
Per orientarsi su cosa sia libero e cosa no, livello per livello, c’è la nostra guida alle immagini libere dei beni culturali.
Fonti
- D.m. 21 marzo 2024, rep. 108 — testo firmato (modifiche al d.m. 161/2023)
- Aedon, 2/2024 — commento al d.m. 108/2024 (rivista di arti e diritto online del Mulino)
- D.lgs. 42/2004, artt. 107-108
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